lunedì 14 aprile 2014

Se bastassero solo due documenti...

Per la qualifica delle imprese appaltatrici, il principio di responsabilità solidale del committente ha scatenato una psicosi paranoide. Non è raro, per un'azienda di consulenza come la nostra, ricevere comunicazioni allarmate e urgentissime da parte di alcuni nostri affezionati clienti che, appena aggiudicato un appalto, si vedono richiedere dal committente una massa di documenti enorme. Sembra quasi che il committente si voglia sostituire agli enti deputati al controllo, nel timore che venga imputata a sua colpa qualsiasi mancanza in materia di tutela della salute e della sicurezza verso i lavoratori della impresa appaltatrice.

Speriamo che questo crescendo psicotico possa essere perlomeno arginato dal recente interpello pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la Commissione per gli Interpelli. Infatti il 27 marzo 2014 è stata pubblicata la risposta ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che chiedeva quali documenti una qualsiasi ditta appaltatrice fosse obbligata a presentare al committente ai fini della qualifica secondo l'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008. In particolare il Consiglio Nazionale elencava tra gli altri documenti: il consenso all'utilizzo dei dati sottoscritto dal lavoratore (privacy), copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) della ditta appaltatrice (sic!), copia del modello LAV (assunzione e variazioni per cittadini extracomunitari (di nuovo sic!).

La commissione per gli interpelli, forse stupita quanto me per la richiesta di documenti così poco pertinenti alla qualifica di un'impresa, premette il dettato legislativo dell'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008: il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture è tenuto a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA e l'autocertificazione dell'impresa appaltatrice circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

Quindi in risposta al quesito la Commissione ritiene che bastano due documenti come elementi sufficienti a soddisfare la valutazione dell'idoneità tecnico professionale.

Ovviamente la risposta sottolinea come il DUVRI non può essere richiesto all'impresa appaltatrice poiché è un obbligo del committente la sua redazione e la sua allegazione al contratto d'opera. Il committente è invece tenuto a richiedere all'appaltatore i documenti e le informazioni necessarie all'elaborazione del DUVRI.

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